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Agente di Polizia Penitenziaria condannato anche dal TAR per un like su Facebook

di Redazione
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Sentenza TAR per like su Facebook

E’ stato ritenuto infondato ed è stato respinto il ricorso presentato al TAR di Firenze da un Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria che aveva inserito due commenti su un gruppo facebook e con riferimento a due distinti post, apponendo in calce a ciascuno di essi un c.d. “mi piace”, cliccando sull’icona riproducente il pollice rivolto in alto.

Per questi “like”, nel luglio del 2018 il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria all’Agente aveva irrogata la sanzione disciplinare della deplorazione unitamente alla pena pecuniaria di un trentesimo di una mensilità.

L’Agente aveva impugnato al TAR di Firenze queste decisioni perché a suo dire le stesse “oltre al venire in essere di diversi profili di eccesso di potere, in quanto la motivazione sarebbe del tutto carente, illogica, irrazionale e contraddittoria” farebbe “emergere di una disparità di trattamento nei confronti di altri colleghi che avrebbero assunto comportamenti analoghi”.

Il primo dei due post asseriva l’esistenza di una disparità di trattamento tra rapporti disciplinari redatti a carico dei detenuti e quelli nei confronti del personale circa un presunto insabbiamento delle segnalazioni a carico dei primi. Il secondo denigrava i funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria rivolgendo loro parole denigratorie.

Nel motivare il rigetto, il TAR ha fatto riferimento alla circolare n. 3660/6110 del 20 febbraio 2015, denominata “Precisazioni sull’uso dei social network da parte dipendenti Amministrazione” del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, nella quale è previsto che “i commenti, le osservazioni e/o eventuali critiche relative a fatti o situazioni riguardanti l’ambiente lavorativo debbano essere sempre ponderati, secondo quei principi deontologici a cui tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria devono attenersi”. Nello stesso senso è l’art. 10 c. 2 del DPR 82/99 (Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria) nella parte in cui prevede che “il personale, anche fuori servizio, mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni”.

Nel rigettare il ricorso, Il TAR ha anche evidenziato che a sanzione risulta adottata anche nel rispetto del principio della proporzionalità, considerando come l’Amministrazione avrebbe potuto disporre la sospensione dal servizio, sulla base di quanto previsto ai sensi dall’art. 5 del D.lgs. 449/1992, in luogo della deplorazione, come effettivamente avvenuto.

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