Preg.mo Presidente,
corre obbligo a questa O.S. segnalarLe una situazione di grave e discriminante pregiudizio per il personale
dell’Amministrazione Penitenziaria colpito dall’infezione Covid 19 durante il periodo emergenziale dichiarato dal Governo (31.01.2020 – 31.03.2022).
In particolare, il mancato riconoscimento, da parte dell’Ente, del sussidio originariamente previsto per tutto il personale che avesse presentato certificazione sanitaria attestante l’infezione da Covid 19, successivamente rivisto dall’Ente in forma inaspettatamente restrittiva con Lettera nr. 490855.U emessa il 22.12.2022, con la quale si è voluto precisare che il sussidio
sarebbe stato riconosciuto unicamente al personale che avesse prodotto certificazione di infezione mediante il solo tampone molecolare.
Siamo consapevoli del Suo recente incarico alla guida del Dipartimento, e quindi anche di quello di Presidente dell’Ente Assistenza, incarico che Lei non svolgeva nel periodo di riferimento che a noi interessa segnalarLe.
Tuttavia, fatta questa doverosa premessa, in qualità di Presidente dell’Ente di Assistenza, Le segnaliamo che dalla lettura dell’ultima nota diramata dal Segretario dell’Ente in data 22.12.2022, che rivaluta i criteri di elargizione dei sussidi Covid 19 a favore del Personale colpito da tale infezione, emergono delle novità, assunte a posteriori, e quindi ora per allora, che penalizzano fortemente tutto quel Personale che, in costanza di pericolo concreto per la propria ed altrui salute ha garantito, grazie alla propria abnegazione e spirito di servizio, la tenuta del Sistema Penitenziario tutto, durante tutto il biennio del periodo emergenziale decretato dal Governo. Entrando nel merito della questione, si fa riferimento alla novità introdotta (e qui si ribadisce ancora una volta, ora per allora) dalla Segreteria dell’Ente con la nota del 22.12.2022, quindi a più di 9 mesi di distanza dal termine del periodo di emergenza nazionale, con la quale si richiede al personale colpito dalla infezione da Covid 19, diversamente dalle disposizioni originariamente fornite con la prima Circolare GDAP 15.04.2020 nr. 123503.U a firma dell’allora Presidente dell’Ente F. BASENTINI, e con la seconda Circolare nr. 1529.U emessa in data 04.01.2021 a firma del Segretario M. LISI, la presentazione di attestazione di contagio unicamente mediante esibizione di esito di tampone molecolare rilasciato da strutture del SSN o ASL, e non anche di tampone antigenico rapido rilasciato da strutture sanitarie accreditate (ad esempio le farmacie) che hanno fornito, in accordo con il SSN, l’indispensabile e preziosissimo servizio di tracciamento dei contagi, favorendo conseguentemente l’adozione dei provvedimenti di isolamento sanitario obbligatorio, per ragioni di salute pubblica, da parte delle competenti ATS.
Si vuole in particolare porre l’attenzione sugli effetti e sulle conseguenze, a parità di certificazione di positività al Covid 19 rilasciata sia a seguito di tampone molecolare che di tampone rapido, che si sono prodotte nei confronti del personale contagiato: il primo e più importante, l’immediata sottoposizione all’isolamento sanitario obbligatorio decretato dalla competente ASL/ATS sino a completa guarigione, con conseguenti sanzioni – anche di natura penale – previste per i trasgressori.
Inoltre, si rende oltremodo indispensabile ricordare che proprio a cavallo della fine del 2021 ed inizio 2022 si è propagata in tutto il Paese con estrema velocità la variante Covid c.d. “Omicron”, che ha costretto migliaia di persone c.d. “sintomatiche” ad accodarsi (le cronache televisive di allora testimoniano la portata numerica dell’evento) davanti a tutti quei centri (centri tampone, farmacie, ecc.) per l’effettuazione dei tamponi (rapidi o molecolari) al fine di verificare la propria eventuale positività al virus; non sfuggirà chiaramente ricordare in questo caso la circostanza per cui fosse allora materialmente impossibile effettuare un tampone (perché all’epoca si poteva effettuare il tampone – molecolare o antigenico che fosse – esclusivamente mediante prenotazione – n.d.r.) se non si fosse previamente effettuata la prenotazione presso un centro dedicato, prenotazione che, per quanto attiene i tamponi molecolari, a cavallo dell’ondata epidemica avvenuta a fine 2021, non si poteva sicuramente ottenere nell’arco temporale necessario alla evidenza della positività (circa 15 giorni), proprio per l’enorme sproporzione tra numero dei richiedenti e strutture/personale sanitario disponibile alle campionature.
Ciò posto, considerato che le disposizioni emanate con l’ultima circolare dell’Ente (22.12.2022) per regolamentare la concessione dei sussidi Covid a favore del personale colpito dall’infezione durante il periodo di emergenza appaiono, oltre che in evidente contrasto con le precedenti disposizioni diramate dall’Ente Assistenza (Circolare del 15.04.2020 e 04.01.2021, per migliore utilità allegate in copia – unitamente alla modulistica predisposta dallo stesso Ente, dalla quale si evince l’assenza di riferimenti all’esibizione di esiti di tampone molecolare -ndr) anche discriminanti nei confronti di tutto quel personale che si è attenuto alle indicazioni all’epoca vigenti per la produzione documentale degli atti necessari alla elargizione del sussidio da parte dell’Ente Assistenza, con la presente Le si chiede di voler urgentemente rivedere le disposizioni impartite, da ultimo, con la circolare del 22.12.2022.
Non è possibile, a parere di chi scrive, limitare l’accesso ad un sussidio economico originariamente riconosciuto a tutti gli aventi diritto, ad una ristretta parte di quel personale, che ha vissuto la medesima situazione, anche in forma grave, di disagio, e che non si vede riconosciuto un “diritto” già precedentemente riconosciuto ad altri, per mere ragioni economiche.
Rimanendo pertanto in attesa di cortese e favorevole riscontro, l’occasione è gradita per inviare vive cordialità.